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SuperEcobonus = Ecobonus + 110% Empty SuperEcobonus = Ecobonus + 110%

Dom Gen 10, 2021 6:14 pm
Arrow Collegamento guida SuperEcobonus
Arrow Collegamento guida Ecobonus


Cos’è?
Il Superbonus è un Ecobonus (Art. 14 D.L. 63/2013) con alcune particolarità.
Prevede che per alcune lavorazioni si applica la detrazione del 110% per spese sostenute dal 1°luglio 2020 fino al 30 Giugno 2022. Questa detrazione viene ripartita in 5 anni (e non 10 come l'Ecobonus).

Quali interventi?
Lo scopo, è bene ricordare, è sempre e quello di ridurre l’energia consumata dall’edificio. Gli interventi che si rendono quindi sequenziali sono in ordine: involucro e impianti. 
Bisogna inoltre distinguere tra interventi trainanti e trainati.
Per poter accedere al 110% bisogna effettuare almeno un intervento trainante su involucro o impianti

Interventi Trainanti

Involucro
Sull’involucro si interviene per una superficie che sia >25% della superficie lorda disperdente (tra volumi riscaldati e non). 
Secondo il Decreto Requisiti Minimi del 26/06/2015 ci stiamo riferendo almeno ad una ristrutturazione importante di secondo livello;

  • Le spese massime ammissibili per i condomini sono: 40.000€ fino a otto unità immobiliari e 30.000€ dall’ottava in poi;
  • Le spese massime ammissibili per unifamiliari o unità immobiliari (autonomi e accesso indipendente):50.000€.
  • I materiali isolanti devono essere certificati CAM (Criteri Ambientali Minimi - GU n.259 6 Novembre 2017);
  • Il valore di trasmittanza [λ] del materiale isolante deve rispettare la UNI EN 10456.

Impianto:

  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente con: caldaie a condensazione, pompe di calore e sistemi ibridi, impianti di micro-cogenerazione, collettori solari (ACS). In Trentino vale anche il teleriscaldamento. Se area non metanizzata vale anche la caldaia a biomassa.
  • Le spese massime ammissibili per i condomini sono: 20.000€ fino a otto unità immobiliari e 15.000€ dall’ottava in poi;
  • Le spese massime ammissibili per unifamiliari o unità immobiliari (autonomi e accesso indipendente): 30.000€.

 
Quali limiti?
Fatto almeno un trainante si possono scegliere gli interventi trainati dell’ecobonus (Collegamento guida Ecobonus). Anche questi andranno al 110% in 5 anni se eseguiti entro il tempo del trainante (congiuntamente) ad esclusione di edifici vincolati o con impedimenti reale del regolamento comunale (va dimostrato). 

Nei documenti dell'ecobonus, a differenza del superbonus, viene riportata la detrazione massima ammissibile. Per ottenere la spesa ammissibile, e quindi renderli raffrontabili, basta dividere per l’aliquota del 110%, quindi 1,1.

Altro limite è che bisogna, in ogni caso, rispettare i requisiti del D.RM 6 Agosto 2020, GU n. 246 05/10/2020 (per inizio lavori prima del 6 ottobre si applicano invece i vecchi limiti del 19 febbraio 2007 (Ecobonus), dopo quelli del nuovo Decreto).

Bisogna fare due salti di classe energetica dell’intero edificio considerando sia i trainanti che trainati. 
Questo "salto" va dimostrato con degli APE convenzionali calcolati sull’intero edificio. Questi APE non sono quelli da depositare al catasto provinciale.

In questo APE convenzionale i servizi pre-intervento devono essere gli stessi del post-intervento.
Va condotta una verifica di progetto (durante i lavori) per assicurare al cliente il doppio salto in seguito ai lavori.

Tra gli interventi trainati c’è il fotovoltaico con sistemi di accumulo che può essere incluso anche per interventi antisismici. 
Il limiti è di 20kW massimi per una spesa massima di 48.000€. L’energia in più è da cedere al GSE. La ricarica auto non può essere trainata dall’antisismico.

Quali sono i beneficiari?
Tra i beneficiari ci sono:

  • persone fisiche per massimo due unità (non esercitanti attività di impresa, arti e professioni);
  • istituti autonomi di case popolari;
  • cooperative, ONLUS, Associazioni e società sportive;
  • comunità energetiche rinnovabili;
  • condomini.

Particolare attenzione meritano i condomini.

Nel condominio con destinazione prevalentemente residenziale (>50%), l’intervento su parti comune va al 110% e può essere ripartito su tutte le unità presenti secondo le quote millesimali.

Se l'incidenza è minore (<50%) allora si ripartiscono solo sulle parti residenziali. Le non residenziali (commerciali etc.) potranno godere dell’ecobonus o ristrutturazione edilizia al 50%.Per i trainati su singole unità, vale il 110% solo per le unità di tipo residenziale. Le altre possono usufruire degli altri bonus. Si può usufruire al massimo per 2 unità immobiliari.

Come  avvengono le asseverazioni?
Le asseverazioni funzionano come nell’ecobonus. Nel caso di ecobonus però ci sono casi particolari, semplici, dove l’asseverazione può essere sostituita da certificato del fornitore (es. sostituzione di serramenti in singole unità immobiliari, sostituzione di generatore fino a 35kW in unità immobiliari - Allegato A). Ciò non vale per il 110%.

Il tecnico in questo caso assevera due cose principali: requisiti (esempio trasmittanza infissi) e massimali. Sia per l'Ecobonus che Superbonus bisogna redigere un computo metrico e va sempre fatta una congruità dei costi (eccezione fatta per lavori iniziati prima del 6 Ottobre 2020 e solo per l’ecobonus).
I costi sono congruenti se inferiori ai prezzi medi dei prezziari provinciali/regionali. Se manca la voce bisogna fare una ricerca di tipo analitico con prezzi unitari.  

Si assevera solo a fine lavori?
Il decreto asseverazioni 6 Agosto 2020 (GU 5/10/2020) ha stabilito i due modelli e la modalità di trasmissione.
I modelli sono due perché si può procedere per SAL (stadi al 30 e 60%) o Fine Favori. 

Il tecnico è assicurato?
Il professionista che assevera deve redigere un’assicurazione per ogni pratica non inferiore a 500.000€ e comunque commisurato all’importo del lavoro.

Come viene inoltrata la pratica?
Tramite il portale ENEA. Solo il tecnico abilitato può procedere con l'inoltro della pratica. 

Ci sono varie fasi: descrizione dell’edificio, tipo di edificio per valutare i massimali, la data inizio lavori (dalla quale dipende i requisiti tecnici) etc.
Si decide se l’asseverazione riguarda un SAL o un Fine Lavori. 
L'asseverazione va completata entro 90 giorni dalla data di Fine Lavori. Resta registrata e può essere consultata in ogni momento. 
Bisogna inoltrare la polizza assicurativa. 
Bisogna descrivere gli interventi trainanti (superficie complessiva, trasmittanza, superficie di intervento etc.). 
Bisogna inserire i costi. Si inserisce anche il risparmio di energia conseguito. Elenco di unità immobiliari (dati catastali e soggetti beneficiari). Dopodiché si passa ai trainati e impianti. 

Per spese sostenute prima del 1 Luglio 2020, in ottica Ecobonus, si compilano le schede nell’area Ecobonus, si dichiarano che i lavori sono terminati il 30 Giugno 2020 e, nelle note, si mette che proseguono con Superbonus. Nella pratica Superbonus poi metto costi complessivi dell’intero progetto, i costi solo dopo il 1° Luglio e la somma accumulata per l’Ecobonus.

Fatta l’asseverazione allego dei documenti: APE Ante, APE Post (in caso di avanzamento, gli APE per avanzamento), fatture e polizza. Dopodiché c’è il pdf con l’asseverazione. Va stampata, firmata e ricaricata in pdf. Dopodiché si creerà automaticamente un fascicolo con asseverazione e tutti gli allegati. 

Il fascicolo viene identificato con un codice ASID alla fine della procedura. 

Questo identifica l’asseverazione in maniera univoca e viene mandata comunicazione via mail al tecnico. Questo fascicolo, dopo 5 giorni l’ottenimento del codice, serve per inoltro a commercialista o CAF per visto di conformità per poi inoltro all’agenzia delle entrate per cessione del credito/sconto in fattura.
Bisogna poi inserire il risparmio energetico per ogni intervento e qualche informazione in più. 
Le schede descrittive CPID vanno poi conservate in caso di controllo.

ENEA poi effettua controlli?
Per lavori prima del 1 Luglio 2020 si fanno controlli su tutti.
Gli altri prevedono controlli a campione (almeno il 5% delle asseverazioni depositate) chiedendo al tecnico la documentazione a supporto delle dichiarazioni.
Se ci sono dubbi il tutto è trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia delle Entrate per approfondimenti. Se non ci sono ENEA provvede a sopralluogo di almeno il 10% delle asseverazioni controllate.




 
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